In bolletta possono essere presenti dati di misura (letture e consumi) effettivi rilevati dal distributore al momento della lettura del contatore, dati effettivi comunicati dal cliente tramite autolettura e dati di consumo stimati.
La regolazione dell'ARERA prevede che, per i corrispettivi da fatturare, i venditori prioritariamente utilizzino letture effettive, qualora disponibili, a meno di diverse disposizioni previste dalla formula contrattuale concordata fra venditore e cliente finale, purché, almeno una volta ogni 12 mesi, il venditore emetta una bolletta il cui importo contabilizzi consumi effettivi. Inoltre, qualora i dati effettivi siano trasmessi al venditore per il tramite del SII, il venditore è sempre tenuto a riportarli in bolletta anche se non è tenuto a utilizzarli per determinare gli importi fatturati (che possono dipendere dalla formula contrattuale scelta, quali ad esempio "a taglia" o a "consumo anticipato").
Qualora ci si rifornisca nel servizio di maggior tutela, l'esercente la maggior tutela è tenuto ad utilizzare nelle bollette periodiche i dati di misura dei consumi secondo questo ordine:
- dati di consumo effettivi messi a disposizione dall'impresa di distribuzione;
- autoletture comunicate dal cliente finale e validate dall'impresa di distribuzione;
- dati stimati (messi a disposizione dall'impresa di distribuzione ovvero stimati dal venditore).
Consulta il Glossario dell'ARERA per sapere come leggere la bolletta in regime di tutela.